Farmaci di classe 1
(iii) Farmaci designati dal Ministro della Salute, del Lavoro e del Welfare come quelli che possono causare danni alla salute in misura tale da interferire con la vita quotidiana a causa dei loro effetti collaterali, ecc. e per i quali è richiesta un'attenzione particolare in relazione al loro uso, e farmaci che sono stati ritenuti rientrare nell'articolo 14(8)(i) della Legge sugli Affari Farmaceutici quando è stata presentata la domanda di approvazione della loro produzione e vendita e per i quali non è trascorso un periodo specificato dall'ordinanza del Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare da quando è stata concessa l'approvazione relativa a tale domanda. (2) Quelli per i quali non è ancora trascorso un periodo specificato da un'ordinanza del Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare da quando è stata concessa l'approvazione relativa alla domanda.